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Assicurazione Rc Auto: si cambia. Maggiori sconti e lotta ai furbetti. Ecco tutte le novità

Modifiche rilevanti per il comparto assicurativo Rc Auto italiano. Le novità arrivano con l’approvazione del governo del decreto “Destinazione Italia”.
Con queste nuove norme si punta a far abbassare il costo dell’assicurazione auto per il cittadino attraverso l’utilizzo di sistemi tecnologici come ad esempio la scatola nera e una maggiore lotta ai furbetti con regole più stringenti sul fronte dei risarcimenti.
Ecco in dettaglio le novità.
PIU’ RISPARMI
L’assicurato potrà risparmiare almeno il 10% sull’assicurazione installando sulla sua vettura una “scatola nera”
Le spese di montaggio e smontaggio resterebbero a carico dell’assicurazione, com’è già ora. Invece, le spese di funzionamento (cioè, in pratica, il canone del servizio satellitare) passerebbero a carico dell’assicurato.
In caso d’incidente, le risultanze della scatola nera dovrebbero fare “piena prova”, anche davanti al giudice. Quindi, se almeno uno dei veicoli coinvolti fosse dotato di scatola nera, il magistrato eventualmente chiamato a pronunciarsi sull’incidente dovrebbe decidere in base ai dati registrati dal dispositivo.
Dovrebbe anche essere sancito il divieto di smontare, manomettere o disattivare il dispositivo, per cui ogni intervento (anche di medizinrezeptfrei24.de riparazione) dovrebbe essere effettuato da tecnici autorizzati dalla compagnia assicurativa.
Altri risparmi – dall’8 al 12% – potrebbero arrivare includendo nel contratto della polizza la clausola di “risarcimento in forma specifica”.
Con questa clausola c’è la rinuncia del danneggiato a ottenere soldi dall’assicurazione in caso di incidente: per far riparare il veicolo, ci si affida a un carrozziere convenzionato con la compagnia, che regola i conti direttamente con essa.
Il danneggiato riceverebbe denaro solo nel caso in cui decidesse di non far effettuare la riparazione.
CLASSE DI MERITO
La nuova normativa abolisce le classe di merito “interne” alle Compagnie. Negli ultimi 15 anni, molte società hanno infatti sviluppato una propria classifica interna, con classi di bonus malus agevolate ad uso interno per i clienti migliori (più fedeli e senza sinistri provocati). Questi clienti, se decidessero di cambiare compagnia, sarebbero disincentivati perché perderebbero la classe “interna”, per tornare a quella riconosciuta dall’elenco ufficiale delle 18 classi (di cui la 14esima d’ingresso).
Per evitare questo fenomeno e quindi stimolare ad ogni scadenza la ricerca di polizze più convenienti da parte degli assicurati, ora verrebbero abolite.
In ogni caso, la prospettiva verso cui si va è quella di un ridimensionamento del peso delle classi sulla determinazione della tariffa: con il prevedibile diffondersi delle scatole nere, ognuno dovrebbe vedersi attribuire una tariffa in base allo stile di guida rilevato dall’apparecchio (ogni compagnia dovrebbe fissare i parametri rilevanti, come chilometri percorsi, tipo di strada più frequentata, guida abituale di notte, intensità di accelerazioni e frenate eccetera).
STOP AI TESTIMONI “FASULLI”
Arriva lo stop alla pratica di far spuntare testimoni dell’incidente a distanza di tempo: la lista di chi dichiara di aver assistito al fatto dovrebbe essere compilata al momento in cui si chiede il risarcimento all’assicurazione. Unica eccezione ammessa: le testimonianze verbalizzate dalle forze dell’ordine eventualmente intervenute sul luogo del sinistro.
Nemmeno al giudice sarebbe consentito ammettere nuovi testimoni in un’eventuale causa sull’incidente. Inoltre, se il giudice riscontrasse che i testimoni sono sempre gli stessi nomi comparsi anche in altre cause (il controllo dovrebbe essere effettuato anche sulla base di nuove banche dati), dovrebbe avvisare la Procura.
DENUNCE, PERIZIE E RISARCIMENTI
Per denunciare un danno dopo un incidente si avranno solo 120 giorni e non più due anni. Il principio generale dei due anni resterebbe solo per chi, avendo riportato lesioni personali, non può fare la denuncia entro i 120 giorni.
Le compagnie avranno più giorni per mandare un perito nel luogo e negli orari indicati dal danneggiato, per verificare i danni.
Il nuovo pacchetto allunga il termine a 15 giorni non festivi. Dunque, si dovrà aspettare di più prima di andare in officina.
Anche i tempi concessi alle compagnie per pagare il danno si allungano: in caso di danni a sole cose, si passerebbe da 60 a 90 giorni. Qualora la denuncia dei danni fosse firmata da tutti i conducenti coinvolti, dagli attuali 30 si passerebbe a 45 giorni.
FONTE: www.finanzautile.it – http://www.finanzautile.org/assicurazione-rc-auto-si-cambia-maggiori-sconti-e-lotta-ai-furbetti-ecco-tutte-le-novita-20131213.htm

LA RIFORMA DELLE PENSIONI

E’ partita la nuova campagna istituzionale ideata da Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Inps per spiegare, in modo semplice e comprensibile a tutti, i concetti fondamentali della previdenza e le novità introdotte dalla Riforma.

Si tratta di alcuni brevi cartoni animati realizzati da Bruno Bozzetto, autore di numerosi lungometraggi e cortometraggi di animazione di grande successo, in collaborazione con il giornalista Lorenzo Pinna.

 

A partire dal 1° gennaio 2012, le anzianità contributive maturate dopo il 31 dicembre 2011 verranno calcolate per tutti i lavoratori con il sistema di calcolo contributivo.

Il sistema contributivo è un sistema di calcolo della pensione che si basa su tutti i contributi versati durante l’intera vita assicurativa.
Si distingue dal sistema di calcolo retributivo, che si basa sulla media delle retribuzioni percepite negli ultimi anni di vita lavorativa.
Quindi tutti i lavoratori che avrebbero usufruito di una pensione calcolata esclusivamente con il calcolo retributivo avranno una pensione in pro rata calcolata con entrambi i sistemi di calcolo.

La pensione di vecchiaia, per le donne iscritte all’AGO e forme sostitutive, a partire dal 1° gennaio 2012 si conseguirà a 62 anni ed entro il 2018 si dovrà arrivare a 66 anni di età. Ci sarà quindi parità tra uomini e donne.

Sempre da gennaio 2012 per le lavoratrici autonome e le iscritte alla Gestione separata, l’età pensionabile è fissata a 63 anni e 6 mesi e per il  2018 a  66 anni di età.

 

Le donne del settore pubblico iscritte a Fondi esclusivi dal 1° gennaio 2012 potranno conseguire la pensione di vecchiaia a 66 anni.

 

Gli uomini del settore privato e pubblico, sia dipendenti sia autonomi, già dal 2012 conseguono la pensione a 66 anni.

 

Tutti, uomini e donne, devono avere un’anzianità contributiva di almeno 20 anni.

Dal 1° gennaio 2012 la pensione di anzianità non esisterà più. Sarà sostituita dalla pensione anticipata. Non bastano più i 40 anni ma ce ne vogliono per l’anno 2012 41 e 1 mese per le donne e 42 e 1 mese per gli uomini.

 

I requisiti, oltre ad essere soggetti all’adeguamento alla speranza di vita (per l’anno 2013 pari a 3 mesi), sono aumentati di un mese per l’anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dal 2014.

 

Il meccanismo delle quote è stato abolito così come la finestra di scorrimento di 12 mesi di attesa (finestra mobile).

 

Per coloro che perfezionano i requisiti per l’accesso alla pensione a decorrere dal 1° gennaio 2012 la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata decorreranno dal 1° giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti.

 

È richiesta la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa alle dipendenze di terzi alla data di decorrenza della pensione. Non e’, invece, richiesta la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratore autonomo. 

 

Sono stati introdotti dei disincentivi per chi chiede la pensione anticipata prima dei 62 anni.

Infatti, sulla quota del trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012 è applicata una riduzione pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale riduzione è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni (ovvero rispetto ai 60 anni di età).
La riduzione non si applica a chi matura il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, se tale anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, inclusi i periodi di astensione per maternità, per servizio militare, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni.

 

Oltre all’innalzamento dell’età viene affiancata anche una certa  flessibilità nell’uscita dal lavoro. Da 62 anni a 70 anni il pensionamento sarà flessibile con applicazione dei relativi coefficienti di trasformazione del capitale accumulato con il metodo contributivo calcolati fino a 70 anni, fermo restando il rispetto dei limiti ordinamentali nel pubblico impiego.

In via eccezionale, per i lavoratori del settore privato, iscritti all’AGO e alla forme sostitutive, è stato previsto quanto segue:

  • i lavoratori che entro il 31 dicembre 2012 maturano 36 anni di contribuzione e 60 anni di età o 35 di contribuzione e 61 di età potranno andare in pensione anticipata  al compimento dei 64 anni di età;
  • le lavoratrici  che entro il 31 dicembre 2012 maturano almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un’età anagrafica di almeno  60 anni potranno andare in pensione di vecchiaia al compimento dei 64 anni di età.

 

La “riforma delle pensioni”, con l’aumento dell’età pensionabile e l’abolizione delle pensioni di anzianità, non si applica:

  • ai lavoratori che maturano  i requisiti previsti  entro il 31 dicembre secondo la normativa vigente alla predetta data del 31 dicembre 2011;
  • alle lavoratrici dipendente ed autonome,  in presenza di un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un’età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome  per le quali, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015,  è confermata la possibilità di conseguire il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità qualora optino per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il 31 dicembre 2015.

 

E’ previsto il blocco dell’adeguamento all’inflazione per il 2012 e il 2013, per i trattamenti pensionistici che superano 1.402 euro nel 2011.

 

Per ulteriori approfondimenti consultare la Circolare n.35 del 14 marzo 2012

FONTE: http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=7815 **tutti i diritti riservati all’autore dell’articolo

SCATOLA NERA, PER FERMARE LE FRODI.

 

Combattere le frodi assicurative è un diktat non solo per Ania, per gli addetti al settore e per le unioni dei consumatori che si battono per far sì che gli automobilisti italiani non vengano “stangati” di continuo quando c’è da pagare la Rc Auto. Da tempo lo è anche per la politica, e proprio in questi giorni il ministero dei Trasporti ha gettato il “seme” sulla cosiddetta “scatola nera”, che permetterà di fare le dovute verifiche su reale velocità e posizione del veicolo nei casi di sinistri falsi, vera piaga del sistema.

Sulla Gazzetta Ufficiale 30/2013, è arrivato infatti il decreto del ministero dei Trasporti che stabilisce i requisiti tecnici che tali dispositivi dovranno possedere per essere “regolamentari”. Ora manca solo un ulteriore decreto del ministero dello Sviluppo Economico, e un regolamento apposito dell’Ivass (ex Isvap), che sintetizzi l’avvento di questi nuovi impianti gps che saranno molto utili per “stanare” gli automobilisti più furbi. In base a ciò che si legge nel documento diramato dal Ministero dei Trasporti queste scatole nere dovranno essere sigillate, fissate a appositi supporti del veicolo e dovranno essere alimentate a batteria. In più, l’apparecchiatura dovrà consentire di poter configurare nel tempo la posizione e velocità del veicolo. Inoltre questi apparecchi dovranno far sì che le informazioni raccolte non siano adulterate né si siano verificati tentativi di manomissione una volta avvenuto l’incidente.

Come avverrà questo? La scatola dovrà essere dotata di un ricevitore elettronico Gps,che sia compatibile con la nuova costellazione Galileo, per la geo-radiolocalizzazione terrestre tramite rete di satelliti. Poi ci dovrà essere un dispositivo di telefonia mobile Gprs trasmettere dati tramite rete Gsm-Umts, e anche un banco di memoria flash e uno di memoria ram per procedere alla registrazione di dati fra una trasmissione e l’altra. Infine dovrà essere prevista un’antenna integrata wireless bidirezionale per la comunicazione con altri dispositivi installati a bordo.

FONTE: http://www.assicurazione.it

**Tutti i diritti sono riservati all’autore dell’articolo

IL MASSIMALE DELL’RC AUTO

L’rc auto, croce e per niente delizia degli automobilisti italiani (visti i costi pesantissimi) è obbligatoria per legge, lo sappiamo. Quello che molti non sanno è che però non è un prodotto standard, cioè non è preconfezionata: all’interno della categoria rc auto esistono una serie di particolarità che la rendono “variabile” e acquistabile con ponderatezza. Quali sono i driver su cui si può agire per tarare al meglio l’rc auto al momento della stipula?

Prima di tutto va considerato il massimale della polizza, che non è una cifra fissa; ma è quella cifra massima che entra in gioco non appena intervenga un danneggiamento a terzi. In sostanza, la copertura del massimale deve coprire i danni eventuali che siano procurati a terzi altrimenti, in caso di incidente, si rischierebbe di pagare intaccando il proprio patrimonio. Per quanto riguarda il massimale è bene verificare che la polizza non preveda alcuna possibilità di rivalsa nei casi di guida in stato d’ebbrezza, con la patente scaduta o senza aver allacciato le cinture di sicurezza. In secondo luogo la polizza si può modificare in base all’età applicando, per esempio, la clausola della “guida esperta”, vincolo all’uso dell’auto solo per conducenti di determinate fasce d’età (in genere 23 o 26 anni) in possesso della patente da almeno due anni. Un altro driver utile a contenere i costi dell’rc auto è scegliere le polizze che prevedono la riparazione dell’auto presso una carrozzeria convenzionata: in casi come questo il pagamento è diretto senza che ci sia ulteriore esborso di denaro a meno che sia prevista una franchigia.

Un’altra discriminante che incide sull’rc auto è l’installazione di un box satellitare che funzioni da antifurto e da salvavita: l’automobile viene usata con un codice personalizzato facendo diminuire le probabilità di furto e in caso di guasto e di incidente la localizzazione avviene immediatamente con la centrale operativa in gradi di inviare i soccorsi. A favore del consumatore vi sono anche alcune norme di legge: chi compra  un’auto nuova o una usata può stipulare la sua polizza sfruttando la classe di merito più favorevole prelevata dall’auto che aveva prima o di quella di un suo famigliare. Conoscendo i meccanismi che sottendono al calcolo dell’rc auto, si può recuperare laclasse di merito dopo che si stato provocato con colpa un incidente: in questo caso, al momento del rinnovo della polizza, il cliente tramite l’agente assicurativo può fare richiesta a Consap, la Concessionaria dei servizi assicurativi, dell’importo del sinistro, decidendo di pagarlo direttamente e rientrando così nella classe di bonus.

FONTE: http://www.assicurazione.it

**tutti i diritti sono riservati all’autore dell’articolo.

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